Torna all'homepage
Lo statuto
 
 
CARTA DEI DIRITTI
LO STATUTO




Scrivici

Disfunzione erettile

ASSOCIAZIONE "FAMIGLIE NUMEROSE CATTOLICHE"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione Nazionale " FAMIGLIE NUMEROSE CATTOLICHE", organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito denominata semplicemente associazione. Si considerano "famiglie numerose" le famiglie i cui componenti al momento dell'iscrizione sono almeno 5, nel rispetto della sotto indicata composizione:
  1. i genitori (ovvero il singolo genitore che si trovasse in stato di vedovanza), considerati come coppia eterosessuale unita da vincolo di matrimonio religioso riconosciuto dalla Chiesa Cattolica e/o concordatario di celebrazione cattolica efficace civilmente;
  2. i figli legittimi, naturali, adottivi e affidati facenti parte della famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia;
  3. anziani conviventi, facenti parte della famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia;
  4. altre persone che per diverso titolo appartengono alla famiglia e regolarmente registrati sullo stato di famiglia.
  5. i bambini adottati a distanza se nella composizione familiare, registrata sullo stato di famiglia, ci sia almeno un figlio legittimo o adottato.
L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle famiglie aderenti, valorizzandone la specificità. L'Associazione è apartitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L'Associazione fissa la propria sede in Castel Mella (BS). L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Scopi e finalità

L'Associazione, integralmente e senza deroga alcuna, si ispira e attiene al Magistero della Chiesa Cattolica, alla Dottrina Sociale della Chiesa e all'antropologia cristiana, intendendo rendersi strumento di supporto alla famiglia per la sua piena realizzazione. Nel perseguimento degli anzidetti scopi di utilità sociale e Cristiana, l'Associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perseguire le seguenti finalità:
  1. La difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.
  2. in comunione con la pastorale della Chiesa Cattolica, la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, articoli 29,30,31);
  3. la testimonianza dell'accoglienza della vita come dono di Dio, il sostegno della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita spirituale, culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona;
  4. la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) cui l'associazione si ispira.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  1. interloquire con le istituzioni nazionali e sovranazionali, in materia di politica familiare, con le diocesi locali, con la C.E.I., con gli Istituti Pontifici, con il Sommo Pontefice di Santa Romana Chiesa e suoi incaricati;
  2. cooperare con organismi aventi finalità analoghe;
  3. denunciare situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
  4. assumere iniziative d'intervento spirituale, culturale, sociale e di proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare, nonchè pubblicare periodici, svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo e una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione, infine assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari;
  5. collaborare con le parrocchie di qualunque diocesi, per la formazione delle coppie di fidanzati in preparazione al matrimonio, e qualunque altro servizio pastorale attinente alla promozione e tutela della Vita e della Famiglia;
  6. promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, corsi, manifestazioni, studi, spettacoli, concerti, lotterie, pesche di beneficenza, vendita di gadgets e oggetti legati alle varie festività, etc., per diffondere e sostenere le proprie finalità o per raccogliere fondi;
  7. promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi di ogni genere oltre che sviluppare attività di formazione, studio, ricerca nel proprio settore di attività e in altri analoghi o affini;
  8. collaborare, anche a livello internazionale e con l'apporto delle professionalità necessarie, con altre associazioni, enti e istituzioni cattoliche, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale e cristiana;
  9. realizzare attività di raccolta fondi e altre attività per il sostegno dell'associazione.

TITOLO 2. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Possono aderire come soci tutte le famiglie che, all'atto dell'iscrizione da parte di almeno uno dei suoi componenti maggiorenni (essendo comunque facultizzata l'iscrizione nominativa volontaria degli ulteriori componenti maggiorenni della famiglia iscritta e/o iscrivenda, facenti in ogni caso tutti riferimento alla famiglia associata), siano coerenti con la descrizione di famiglia numerosa di cui all'art. 1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda, che può essere inoltrata in qualunque forma, al Consiglio Direttivo recante, pena l'inammissibilità, la composizione del nucleo familiare, l'espressa accettazione delle finalità, degli scopi sociali, l'impegno a partecipare alle attività sociali e ad osservarne lo statuto, nonché l'accettazione, nell'ambito e per i fini associativi, delle deliberazioni degli organi sociali e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per la famiglia associata il diritto di voto nell'assemblea (unico per famiglia ed espresso dalla famiglia secondo il criterio dell'applicazione, all'interno della stessa tra i suoi componenti che siano soci, del principio della maggioranza) per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione. Si impegnano inoltre a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo (secondo le modalità di espressione familiare per componenti della stessa famiglia che siano soci, come sopra indicate per l'ipotesi di pluralità di soci componenti della stessa famiglia) e passivo. I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione su incarico del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, conferire la qualifica di socio benemerito a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci benemeriti possono essere esclusi dal versamento della quota associativa. E' previsto il versamento di quote associative annuali che saranno dovute per anno solare. La quota di iscrizione all'Associazione vale come quota associativa annuale per il primo anno di iscrizione. L'importo delle quote di iscrizione e delle quote associative è stabilito mediante deliberazione annuale del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5. Soci fondatori

I soci fondatori avranno in particolare il compito di vigilare che l'attività dell'associazione sia in perfetta coerenza con i valori cattolici richiamati nel presente statuto, eventualmente riferendo all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso e/o per esclusione secondo le norme del presente Statuto. E' Altresì persa ogni qualvolta non siano rispettati ovvero vengano avversati all'interno della vita associativa gli insegnamenti ed indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato. La qualità di socio si perde con delibera motivata del Consiglio Direttivo nei casi in cui:
  1. vengano violate le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, al Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali
  2. per espulsione, nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine o delle finalità dell'Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita dell'Associazione e di inadempimento degli impegni assunti verso l'Associazione o i doveri inerenti la qualità di socio;
L'esclusione, deliberata dal consiglio, ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Il socio che cessi di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perde ogni diritto al fondo comune e non ha diritto al rimborso dei contributi versati. Il contributo dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile.La qualifica di socio non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.

TITOLO III ORGANI

ARTICOLO 7. Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:
  1. L'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente
  5. il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale, sono rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

ARTICOLO 8. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza anche di quest'ultimo, da un socio nominato seduta stante dall'Assemblea.

ARTICOLO 9. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta e per via elettronica-telematica (quest'ultima limitatamente ai soci che abbiano indicato anche il loro indirizzo di posta elettronica), da inviarsi (valendo a tal fine la data di effettiva spedizione, che deve essere documentata) a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione da parte del Presidente, l'Assemblea deve essere convocata dal Vicepresidente, o su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci oppure da 3 soci fondatori (se ancora facenti parte dell'associazione). L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

ARTICOLO 10. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea dei soci:
  1. stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche dell'associazione;
  2. approva la relazione del Presidente sull'attività svolta, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che deve essere accompagnato dalla relazione tecnica del Tesoriere;
  3. elegge il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
  4. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  5. delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
  6. approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  7. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
  8. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

ARTICOLO 11. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 12. Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti, salvo, quando richiesta dal presente Statuto, una maggioranza qualificata. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare, nel rispetto di quanto più sopra già fissato, tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni, ai quali possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Tutte le cariche elettive sono rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio. Il Consiglio nomina un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza almeno della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti; delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, sospendere temporaneamente dalle mansioni ricoperte e successivamente chiedere all'Assemblea dei soci la revoca del consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la richiesta debitamente motiva del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti gli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia e dovrà essere ratificata alla prima assemblea annuale successiva a detta delibera. Qualora il consigliere, non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro novanta giorni dalla delibera del Consiglio; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale successiva. Il Consiglio Direttivo riceve mandato per:
  1. attuare e realizzare le linee programmatiche e le delibere dell'Assemblea dei Soci;
  2. occuparsi della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni;
  3. controllare i bilanci redatti dal Tesoriere presentandoli all'Assemblea;
  4. occuparsi della stesura di eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
  5. istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo;
  6. dirigere e coordinare l'attività dell'Associazione;
  7. tenere i rapporti con i Soci;
  8. attuare le deleghe operative assegnate dal Presidente.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi e:
  1. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. su mandato del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci;
  3. convoca e dirige il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
  4. propone le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo, quindi le assegna;
  5. espleta gli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
  6. riferisce all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo sulle attività dell'Associazione.
  7. sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
  8. può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente, salvo quanto più sopra già previsto, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 17. Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti dell'Associazione con funzioni di garanzia e tutela delle prerogative dei soci. Al suo interno elegge un membro con funzioni di Presidente. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere. Il Collegio dei Provibiri ha il compito di dirimere, con competenza esclusiva, le controversie che dovessero sorgere tra gli Organi sociali, i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, sia su iniziativa propria che su ricorso delle parti interessate. Per lo svolgimento delle proprie funzioni può accedere alle informazioni e documenti ritenuti pertinenti ed interloquire con gli organi istituzionali dell'Associazione, che sono tenuti a favorire in qualsiasi modo l'operato del collegio dei probiviri e la celere conclusione di quanto a loro deferito o da loro attivato. Propone all'Assemblea dei Soci l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Si pronuncia entro il termine perentorio di 30 giorni. I Probiviri si pronunciano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna, garantendo ed agevolando in ogni caso il contradditorio. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso. Il Collegio dei Probi Viri ha durata quadriennale.

ARTICOLO 18. Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Su mandato del Consiglio Direttivo e sotto il controllo dello stesso:
  1. procede all'amministrazione dell'Associazione attraverso la regolare tenuta della contabilità redigendo i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame ed approvazione del consiglio medesimo;
  2. propone all'Assemblea dei Soci la relazione relativa al bilancio consuntivo ad al preventivo di spesa approvati dal consiglio direttivo, esprimendo anche le sue valutazioni eventualmente diverse da quelle del consiglio.

ARTICOLO 19. Incompatibilità

Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale, nonchè con il ruolo di dirigenti nazionali o regionali delle organizzazioni sindacali. Le candidature alle predette cariche esterne comportano automaticamente la decadenza dall'incarico associativo precedentemente conferitogli.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 20. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. sponsorizzazioni e finanziamenti da aziende.
  10. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti. E' stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell'Associazione.

ARTICOLO 21. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile, non restituibile, non rivalutabile.

ARTICOLO 22. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 23. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto, sempre su conforme delibera dell'Assemblea dei Soci, in favore d'iniziative a sostegno dell'istituto familiare, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di associazioni non riconosciute, contenuta nel Libro I TITOLO II CAPO III del Codice Civile e, in subordine, alla normativa compatibile specialistica di settore.

Sede Nazionale via Breda 18 Castel Mella (BS) Tel. 030 2583972

Aggiungi ai preferitiAggiungi questo sito ai preferiti

Webmaster: cogio

Le foto non di proprietà di FNC sono state reperite in rete, se qualcuna di queste dovesse essere coperta da diritti d'autore, siete pregati di segnalarcelo. Provvederemo a rimuoverle.