ASSOCIAZIONE "FAMIGLIE NUMEROSE CATTOLICHE"
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione
E' costituita l'Associazione Nazionale " FAMIGLIE NUMEROSE CATTOLICHE",
organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito denominata
semplicemente associazione. Si considerano "famiglie numerose" le famiglie i
cui componenti al momento dell'iscrizione sono almeno 5, nel rispetto della
sotto indicata composizione:
-
i genitori (ovvero il singolo genitore che si trovasse in stato di vedovanza),
considerati come coppia eterosessuale unita da vincolo di matrimonio religioso
riconosciuto dalla Chiesa Cattolica e/o concordatario di celebrazione cattolica
efficace civilmente;
-
i figli legittimi, naturali, adottivi e affidati facenti parte della famiglia e
regolarmente registrati sullo stato di famiglia;
-
anziani conviventi, facenti parte della famiglia e regolarmente registrati
sullo stato di famiglia;
-
altre persone che per diverso titolo appartengono alla famiglia e regolarmente
registrati sullo stato di famiglia.
-
i bambini adottati a distanza se nella composizione familiare, registrata sullo
stato di famiglia, ci sia almeno un figlio legittimo o adottato.
L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2,
nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle famiglie aderenti,
valorizzandone la specificità. L'Associazione è apartitica, senza scopo di
lucro e intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e
donne. L'Associazione fissa la propria sede in Castel Mella (BS).
L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e
agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice
civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in
Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie,
di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO 2. Scopi e finalità
L'Associazione, integralmente e senza deroga alcuna, si ispira e attiene al
Magistero della Chiesa Cattolica, alla Dottrina Sociale della Chiesa e
all'antropologia cristiana, intendendo rendersi strumento di supporto alla
famiglia per la sua piena realizzazione. Nel perseguimento degli anzidetti
scopi di utilità sociale e Cristiana, l'Associazione potrà, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, perseguire le seguenti finalità:
-
La difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.
-
in comunione con la pastorale della Chiesa Cattolica, la promozione e la
salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società naturale
fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, articoli
29,30,31);
-
la testimonianza dell'accoglienza della vita come dono di Dio, il sostegno
della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita spirituale,
culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei
servizi alla persona;
- la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino
e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto
indicato dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) cui
l'associazione si ispira.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le
seguenti attività:
-
interloquire con le istituzioni nazionali e sovranazionali, in materia di
politica familiare, con le diocesi locali, con la C.E.I., con gli Istituti
Pontifici, con il Sommo Pontefice di Santa Romana Chiesa e suoi incaricati;
- cooperare
con organismi aventi finalità analoghe;
- denunciare situazioni e azioni
inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
- assumere
iniziative d'intervento spirituale, culturale, sociale e di proposta politica a
promozione e tutela della soggettività familiare, nonchè pubblicare periodici,
svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed attività di
formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo
educativo e una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in
trasformazione, infine assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed
efficace per il perseguimento dei fini statutari;
- collaborare con le
parrocchie di qualunque diocesi, per la formazione delle coppie di fidanzati in
preparazione al matrimonio, e qualunque altro servizio pastorale attinente alla
promozione e tutela della Vita e della Famiglia;
- promuovere e partecipare a
convegni, tavole rotonde, corsi, manifestazioni, studi, spettacoli, concerti,
lotterie, pesche di beneficenza, vendita di gadgets e oggetti legati alle varie
festività, etc., per diffondere e sostenere le proprie finalità o per
raccogliere fondi;
- promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o
edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e
sussidi anche audiovisivi di ogni genere oltre che sviluppare attività di
formazione, studio, ricerca nel proprio settore di attività e in altri analoghi
o affini;
- collaborare, anche a livello internazionale e con l'apporto delle
professionalità necessarie, con altre associazioni, enti e istituzioni
cattoliche, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di
solidarietà sociale e cristiana;
- realizzare attività di raccolta fondi e altre
attività per il sostegno dell'associazione.
TITOLO 2. ADERENTI
ARTICOLO 3. Ammissione
Possono aderire come soci tutte le famiglie che, all'atto dell'iscrizione da
parte di almeno uno dei suoi componenti maggiorenni (essendo comunque
facultizzata l'iscrizione nominativa volontaria degli ulteriori componenti
maggiorenni della famiglia iscritta e/o iscrivenda, facenti in ogni caso tutti
riferimento alla famiglia associata), siano coerenti con la descrizione di
famiglia numerosa di cui all'art. 1. Chi intende aderire all'Associazione deve
rivolgere espressa domanda, che può essere inoltrata in qualunque forma, al
Consiglio Direttivo recante, pena l'inammissibilità, la composizione del nucleo
familiare, l'espressa accettazione delle finalità, degli scopi sociali,
l'impegno a partecipare alle attività sociali e ad osservarne lo statuto,
nonché l'accettazione, nell'ambito e per i fini associativi, delle
deliberazioni degli organi sociali e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio
Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei
nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni
sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende
senz'altro accolta.
ARTICOLO 4. Adesione
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione
all'Associazione comporta per la famiglia associata il diritto di voto
nell'assemblea (unico per famiglia ed espresso dalla famiglia secondo il
criterio dell'applicazione, all'interno della stessa tra i suoi componenti che
siano soci, del principio della maggioranza) per la nomina degli organi
direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e
per l'approvazione dei bilanci. I soci si impegnano ad osservare il presente
statuto e a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali
dell'Associazione. Si impegnano inoltre a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare. Tra i soci vige
una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò
espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita
associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo (secondo le
modalità di espressione familiare per componenti della stessa famiglia che
siano soci, come sopra indicate per l'ipotesi di pluralità di soci componenti
della stessa famiglia) e passivo. I soci prestano volontariamente e
gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed
esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma
gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo
espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto
dell'Associazione su incarico del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può in ogni
momento ed a suo insindacabile giudizio, conferire la qualifica di socio
benemerito a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento
delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci benemeriti possono
essere esclusi dal versamento della quota associativa. E' previsto il
versamento di quote associative annuali che saranno dovute per anno solare. La
quota di iscrizione all'Associazione vale come quota associativa annuale per il
primo anno di iscrizione. L'importo delle quote di iscrizione e delle quote
associative è stabilito mediante deliberazione annuale del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5. Soci fondatori
I soci fondatori avranno in particolare il compito di vigilare che l'attività
dell'associazione sia in perfetta coerenza con i valori cattolici richiamati
nel presente statuto, eventualmente riferendo all'assemblea dei soci.
ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso e/o per esclusione secondo le norme
del presente Statuto. E' Altresì persa ogni qualvolta non siano rispettati
ovvero vengano avversati all'interno della vita associativa gli insegnamenti ed
indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica. Chiunque aderisca
all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la
propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non
comporta alcun onere per l'associato. La qualità di socio si perde con delibera
motivata del Consiglio Direttivo nei casi in cui:
-
vengano violate le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano
dallo Statuto, al Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali
- per
espulsione, nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine o
delle finalità dell'Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita
dell'Associazione e di inadempimento degli impegni assunti verso l'Associazione
o i doveri inerenti la qualità di socio;
L'esclusione, deliberata dal consiglio, ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel
caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale
provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia
interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia
della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Il socio che cessi di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perde
ogni diritto al fondo comune e non ha diritto al rimborso dei contributi
versati. Il contributo dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile.La
qualifica di socio non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.
TITOLO III ORGANI
ARTICOLO 7. Organi e cariche sociali
Sono organi dell'Associazione:
-
L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Vice
Presidente
- il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale, sono rinnovabili per il
quadriennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di
due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
ARTICOLO 8. Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo
sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza anche di quest'ultimo, da un
socio nominato seduta stante dall'Assemblea.
ARTICOLO 9. Convocazione
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo
almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per
l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea è
convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima
della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta e per via
elettronica-telematica (quest'ultima limitatamente ai soci che abbiano indicato
anche il loro indirizzo di posta elettronica), da inviarsi (valendo a tal fine
la data di effettiva spedizione, che deve essere documentata) a tutti i soci
iscritti nel Libro degli Aderenti. L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia
di seconda convocazione e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione da
parte del Presidente, l'Assemblea deve essere convocata dal Vicepresidente, o
su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci oppure da 3 soci
fondatori (se ancora facenti parte dell'associazione). L'Assemblea può riunirsi
anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
ARTICOLO 10. Oggetto delle delibere assembleari
L'Assemblea dei soci:
-
stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche
dell'associazione;
- approva la relazione del Presidente sull'attività svolta,
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che deve essere accompagnato
dalla relazione tecnica del Tesoriere;
- elegge il Presidente, il
Vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
- delibera
sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera, di propria iniziativa o su
proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e
ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento
che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera
sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- delibera lo
scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio;
ARTICOLO 11. Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi
esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due
deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra
specificati.
ARTICOLO 12. Votazioni
L'assemblea delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole di almeno la
metà più uno dei soci presenti, salvo, quando richiesta dal presente Statuto,
una maggioranza qualificata. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di
votare, nel rispetto di quanto più sopra già fissato, tutti i soci regolarmente
iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.
Non è ammesso il voto per corrispondenza. Delle riunioni dell'Assemblea sarà
redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque
membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni, ai quali
possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche da ratificarsi da
parte del Consiglio Direttivo medesimo. Tutte le cariche elettive sono
rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non possono essere
esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio. Il
Consiglio nomina un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia
provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione
del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi
membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al
compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio
direttivo è validamente costituito con la presenza almeno della metà più uno
dei componenti. Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca
sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti; delibera a maggioranza
semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su
apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri,
può, per gravi motivi, sospendere temporaneamente dalle mansioni ricoperte e
successivamente chiedere all'Assemblea dei soci la revoca del consigliere che
si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal
caso, la richiesta debitamente motiva del Consiglio Direttivo deve essere
comunicata a tutti gli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia e
dovrà essere ratificata alla prima assemblea annuale successiva a detta
delibera. Qualora il consigliere, non condivida le ragioni che hanno
determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei
Probiviri entro novanta giorni dalla delibera del Consiglio; in tal caso
l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In
caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla
sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima
Assemblea annuale successiva. Il Consiglio Direttivo riceve mandato per:
-
attuare e realizzare le linee programmatiche e le delibere dell'Assemblea dei
Soci;
- occuparsi della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
senza limitazioni;
- controllare i bilanci redatti dal Tesoriere presentandoli
all'Assemblea;
- occuparsi della stesura di eventuali Regolamenti per il
funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria
per tutti gli associati;
- istituire con propria delibera altri Comitati per
l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo;
- dirigere e
coordinare l'attività dell'Associazione;
-
tenere i rapporti con i Soci;
- attuare le deleghe operative assegnate dal
Presidente.
ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è
rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi e:
-
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- su
mandato del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca e
dirige il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale
Regolamento;
- propone le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio
Direttivo, quindi le assegna;
- espleta gli atti di ordinaria amministrazione;
in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria
amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena
possibile.
- riferisce all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo sulle
attività dell'Associazione.
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea e
garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi
per tutti i soci.
- può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del
proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente, salvo quanto più sopra già previsto, sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio
delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova
dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la
custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il
Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive
che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento
dell'amministrazione dell'Associazione.
ARTICOLO 17. Il Collegio dei Probiviri
L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo,
alla nomina del Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti
dell'Associazione con funzioni di garanzia e tutela delle prerogative dei soci.
Al suo interno elegge un membro con funzioni di Presidente. L'incarico di
componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di
consigliere. Il Collegio dei Provibiri ha il compito di dirimere, con
competenza esclusiva, le controversie che dovessero sorgere tra gli Organi
sociali, i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, sia su iniziativa
propria che su ricorso delle parti interessate. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni può accedere alle informazioni e documenti ritenuti pertinenti
ed interloquire con gli organi istituzionali dell'Associazione, che sono tenuti
a favorire in qualsiasi modo l'operato del collegio dei probiviri e la celere
conclusione di quanto a loro deferito o da loro attivato. Propone all'Assemblea
dei Soci l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Si pronuncia entro
il termine perentorio di 30 giorni. I Probiviri si pronunciano ex bono et
aequo, senza formalità di procedura alcuna, garantendo ed agevolando in ogni
caso il contradditorio. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei
Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito
libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso. Il Collegio dei
Probi Viri ha durata quadriennale.
ARTICOLO 18. Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo, dura in carica quattro anni ed
è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Su mandato del
Consiglio Direttivo e sotto il controllo dello stesso:
-
procede all'amministrazione dell'Associazione attraverso la regolare tenuta
della contabilità redigendo i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone
all'esame ed approvazione del consiglio medesimo;
- propone all'Assemblea dei Soci
la relazione relativa al bilancio consuntivo ad al preventivo di spesa
approvati dal consiglio direttivo, esprimendo anche le sue valutazioni
eventualmente diverse da quelle del consiglio.
ARTICOLO 19. Incompatibilità
Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, sono
incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere
partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale,
regionale, provinciale, nonchè con il ruolo di dirigenti nazionali o regionali
delle organizzazioni sindacali. Le candidature alle predette cariche esterne
comportano automaticamente la decadenza dall'incarico associativo
precedentemente conferitogli.
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 20. Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
-
quote e contributi degli associati;
-
eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti
locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
-
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni
di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
-
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- sponsorizzazioni
e finanziamenti da aziende.
- ogni altra entrata compatibile con le finalità
sociali dell'Associazione.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito
inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione
stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti. E' stabilito il divieto
assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei
proventi dell'Associazione.
ARTICOLO 21. Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, qualora
prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dal
Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile, non
restituibile, non rivalutabile.
ARTICOLO 22. Bilancio
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro
i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno,
il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio
preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede
dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per
la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta
dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 23. Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere
reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente
Statuto.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 24. Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con
maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto. Il patrimonio sociale non
può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque
causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto, sempre su conforme
delibera dell'Assemblea dei Soci, in favore d'iniziative a sostegno
dell'istituto familiare, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 25. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in
materia di associazioni non riconosciute, contenuta nel Libro I TITOLO II CAPO
III del Codice Civile e, in subordine, alla normativa compatibile specialistica
di settore.